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Ordinanza — n. 17399/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17399/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17399/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIO ROBERTO nato a CERIGNOLA il 29/10/1987 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Roberto Calvio di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17399/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Roberto Calvio di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze.

Parole chiave

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concorso materiale di reati doppia punibilità correità reato continuato reiterazione di reati penali altri capi d'accusa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVIO ROBERTO nato a CERIGNOLA il 29/10/1987 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Roberto Calvio di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Roberto Calvio, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato, rilevando l'insussistenza di elementi di fatto da cui trarre l'unicità del disegno criminoso anche in ragione della distanza temporale tra i fatti criminosi e la loro commissione in luoghi diversi; rilevato che le critiche di ricorso prospettano illegittimità e vizi di motivazione manifestamente insussistenti, facendo leva su indici esteriori quali l'identità dei titoli di reato e le modalità delle condotte; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il co sigliere estensore Il presidente Gius ntalucia Stef o Mogini DEPOSITATA ( IN CANC.E..! 79IA I