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Ordinanza — n. 17398/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as preventive surveillance measures must be challenged within the prevention procedure, not via criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17398/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that challenges to preventive surveillance measures must be raised within the prevention procedure itself. The appellant argued for a violation of law regarding the appellate court's application of these measures, but the court found the grounds manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011; Art. 100 c.p.p.: Violations of preventive measures must be contested within the prevention procedure, not through a separate criminal appeal.

Parole chiave

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preventive surveillance measures criminal appeal inadmissibility procedural exhaustion Cassation rejection procedural costs attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011
La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona che ha riconosciuto la responsabilità di Zouabi Mohamed (CUI03QFDT5) per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d.
Art. 100 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUABI MOHAMED nato il 12/09/1990 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona che ha riconosciuto la responsabilità di Zouabi Mohamed (CUI03QFDT5) per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., non ottemperava alle prescrizioni e in particolare si allontanava dal domicilio in più occasioni, in Numana il 23 luglio 2020 e in Osimo il 25 luglio 2020.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Zouabi Mohamed, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevata la manifesta infondatezza del motivo con cui si intende censurare il provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; rilevato che doglianze attinenti a quel provvedimento devono per necessità essere fatte valere nell'ambito del procedimento di prevenzione; rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di diniego delle attenuanti generiche e che quelle stesse argomentazioni hanno giustificato il mancato accoglimento della richiesta di ulteriore diminuzione della pena; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. - Così deciso il 14 aprile 2022 Il c nsigliere estensore Il presidente I Giu talucia DEPOSITATA Stefano Mogini IN CANC.!7.' ,.,., ERIA