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Ordinanza — n. 17396/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17396/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17396/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERINO GABRIEL MANOLO nato a PINEROLO il 25/06/1978 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Gabriel Manolo Severino di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17396/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Gabriel Manolo Severino di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina coltivazione di canapa detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze criminalità persistente consumo di canapa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERINO GABRIEL MANOLO nato a PINEROLO il 25/06/1978 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Gabriel Manolo Severino di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Gabriel Manolo Severino, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che, secondo quanto evidenziato dal giudice dell'esecuzione, la prospettazione di richiesta, ove si affermava che gli episodi delle due sentenze, relative alla coltivazione di piantine di cannabis soltanto a fini terapeutici, ha trovato smentita nella lettura delle sentenze, da cui si trae che l'attività di coltivazione era per la parte più rilevante destinata alla cessione a terzi; rilevato che il dato che, con argomentazione logica e congrua, è stato utilizzato dal giudice per il diniego della richiesta attiene alla distanza temporale tra i fatti; rilevato che la distanza temporale ha condotto a concludere, con adeguatezza di argomenti, che nulla induce a ritenere che, al momento di commissione del primo fatto fosse stato già programmato il compimento del secondo, realizzato in altro luogo e con diverse modalità; rilevato che i rilievi di ricorso, che fanno leva sulla sussistenza degli indici esteriori della omogeneità delle condotte e del bene protetto, oltre che da una parte delle modalità esecutive, ossia l'uso dei barattoli per la conservazione della sostanza, non valgono a inficiare la compiutezza e logicità della motivazione; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile