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Ordinanza — n. 17395/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for failure to comply with special surveillance residence obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17395/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special surveillance residence rules. The defendant argued a legal violation, but the court ruled that accessory prescriptions regarding residence are integral to the offense of non-compliance under the relevant decree. Consequently, the conviction stands, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011; Art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: Violations of accessory residence prescriptions in special surveillance measures constitute the crime of non-compliance, rendering such appeals inadmissible when the breach is established.

Parole chiave

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special surveillance measure residence obligation violation accessory prescriptions non-compliance crime inadmissible appeal penal decree 159 Cassa delle Ammende contravvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato Angelo Rogondino alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.
Art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612
75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati" - Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612; v., anche, Sez.
Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Rv. 242975
272612; v., anche, Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Rv. 242975 -; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGONDINO ANGELO nato a BARI il 14/02/1985 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato Angelo Rogondino alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, non ottemperava alle prescrizioni specificamente per non essere stato rinvenuto nella sua abitazione alle ore 00,53 del 2 giugno 2013, in Roma.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Angelo Rogondino, che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il delitto in imputazione è punito pur quando le violazioni della prescrizione non attengattpecificamente all'obbligo di soggiorno, atteso che "in tema di sorveglianza speciale, le cd. prescrizioni accessorie di cui all'art. 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati" - Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Rv. 272612; v., anche, Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Rv. 242975 -; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il congliee ètensore Giuse lucia IN C NNCELLERIA LPOS 1TATA Il preside