Cassation court dismisses appeal regarding prison fridge denial as non-justiciable administrative organization issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the prison director's refusal to provide a freezer does not affect a subjective right. The appellant argued the denial violated his rights, but the court found the decision was merely an internal administrative organization measure. Consequently, the court held that such organizational choices lack justiciability in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis, ord. pen.; Art. 113, c.p.p.: Administrative decisions regarding prison organization and resource allocation do not constitute an infringement of subjective rights and are therefore inadmissible for cassation review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICCO SALVATORE nato a NAPOLI 11 18/08/1985 avverso l'ordinanza del 12/10/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Magistrato di sorveglianza di Novata ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo di Salvatore Dt,Micco, detenuto in regime differenziato di cui all'art. 41- bis, ord. pen., contro il diniego della Direzione della Casa circondariale di utilizzo di un frigo congelatore per la conservazione dei cibi acquistati a modello 72.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Salvatore Dt Micco.
3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il provvedimento impugnato ha risposto ad una pretesa che non attiene alla tutela o all'esercizio di un diritto soggettivo; rilevato che il ricorrente si duole dell'adozione di un provvedimento organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria che non ha, appunto, incidenza su situazioni di diritto soggettivo; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il conljliere estensore Il presidente GiuseDè. Santalucia Stefano Mogini, DEp O SITA IN ..,