Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17393/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and complete reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17393/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds relied on were merely expressions of dissatisfaction regarding facts rather than legal errors. The appellant argued the lower court's decision lacked proper reasoning, but the court found the original judgment was logically complete and fully motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, co. 1, lett. b) c.p.c.; Art. 366, co. 1, lett. b) c.p.c.: Appeals based solely on factual complaints or alleging a lack of reasoning when the decision is complete and logical are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaints omessa motivazione proceedings of legality complete reasoning Corte di Cassazione spese processuali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, co. 1, lett. b) c.p.c.
Art. 366, co. 1, lett. b) c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rosta Benedetto, nato a Avola il 11/9/1974- avverso la sentenza del 13/5/2021 del Tribunale di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il Il aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte Emilia