Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to improper factual error claim regarding non-existent errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Francesco Pinto inadmissible without formalities. The court found the appellant's claim of a factual error regarding the non-requalification of a crime was baseless, as the prior judgment correctly distinguished the material facts from previous acquittals. Consequently, the court ruled that such a claim does not constitute a permissible factual error under Article 625 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 4, cod. proc. pen.; A claim of factual error based on a misperception of internal court documents is inadmissible if it concerns a legal evaluation of correctly perceived facts, as such errors are structurally excluded from extraordinary appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pinto Francesco, nato a Acquappesa il 14/9/1959 avverso la sentenza del 4/2/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e che tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo;
Considerato, in particolare, che la sentenza della Seconda Sezione Penale di questa Corte del 4 febbraio 2021 ha esaminato la questione dell'ostatività alla riqualificazione giuridica del fatto contestato a Francesco Pinto come delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 dell'intervenuta assoluzione dell'imputato, nel medesimo procedimento, da altre fattispecie del reato di cui all'art. 73 cit., evidenziando che non sussisteva violazione del bis in idem stante la diversità dei fatti materiali ai quali erano riconducibili le contestazioni oggetto della pronuncia di assoluzione in relazione alla tipologia di sostanza, al luogo di commissione della condotta e al diverso arco temporale fra le contestazioni;
Rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod proc. pen., è pacificamente descritto come un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.
U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, 221280) e che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, è strutturalmente estraneo all'istituto del ricorso straordinario il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione e che derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere relatore Il Presi nte Emilia Anna Giorda1 An