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Ordinanza — n. 17389/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of first-instance arguments regarding resistance charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17389/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the cited grievances were generic and merely repetitive of those already examined by the appellate court. Scarcelli argued that the lower court failed to properly evaluate the configurability of the resistance crime and the link between his conduct and the officers' service act. The court rejected these claims as indeducible and plainly unfounded, ruling that the appellate judges had adequately addressed the substantive issues.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals containing generic and repetitive grievances that do not add new elements are inadmissible when the lower courts have already adequately examined the substantive issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances resistance crime Cassation procedure generic censure corrispondenza con il difensore verosimiglianza della persecuzione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: Scarcelli Antonio, nato a Foggia il 22/5/1985 avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le delineate censure, oltre che generiche, in quanto pedissequamente ripetitive di quelle enunciate contro la sentenza di primo grado, idoneamente vagliate dai giudici di appello, sono indeducibili e palesemente infondate sulla configurabilità del reato di resistenza e del collegamento tra la condotta oppositiva e violenta dell'imputato ed il compimento dell'atto di servizio degli agenti;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estens re Il Preside Em