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Ordinanza — n. 17383/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing mere factual complaints and abstract arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Basile Luciano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were merely complaints regarding facts and abstract reasoning rather than legal grounds. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under Article 385 of the Criminal Code.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 604 c.p.p.: Appeals in the interest of law must be based on legal grounds, not mere factual complaints or abstract arguments, and must demonstrate a violation of the law or a defect in the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints abstract arguments Article 385 Criminal Code interest of law aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen.
art. 604 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Basile Luciano, nato a Taranto il 6/6/1974 avverso la sentenza del 23/6/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espresse con argomentazioni astratte al confronto della motivazione che in punto di responsabilità, a fronte di reato a prova evidente (art. 385 cod. pen.) e di argomentazioni congrue e logiche sulla misura della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte Emilia Anna Gi Ang o ostanzo D E P 9---$ I TATA IN CANC4LLERIA - 3 4A6 2022 I