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Ordinanza — n. 17382/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17382/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Lo Bartolo Rocco inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision based on the non-application of generic mitigating circumstances, yet the court found his arguments to be mere factual complaints. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal basis required for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or manifestly unfounded arguments, as they must be grounded in specific legal errors rather than mere dissatisfaction with the factual findings.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal factual complaints mitigating circumstances procedural costs Cassation court legal grounds attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lo Bartolo Rocco, nato a Roma il 19/1/1987 avverso la sentenza del 2/2/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio sulla base del motivo di impugnazione limitato alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute dalla Corte di merito;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigli 9-e estensore Il Pres" ente Emilia Ann Giordano Ang o ostanzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3, 20