Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts are mere complaints and already reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were merely complaints regarding facts rather than legal arguments. The appellant argued for the non-application of recidivism and omitted mitigating circumstances, but the lower court had already thoroughly examined and rejected these points based on the defendant's evasive conduct and prior record. Consequently, the court ruled that such factual disputes cannot be raised in a legality proceeding, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding facts or are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mele Cosimo, nato a Taranto il 25/10/1980 avverso la sentenza del 25/6/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di mancata disapplicazione della recidiva e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, conclusioni denegate evidenziando il giudizio di pericolosità sociale conclamato dalla condotta di evasione e dai precedenti dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere tensore Il Presi nte