Ordinanza — n. 17376/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Spadavecchia Pietro, nato a Manduria il 11/10/1974 Stranieri Tiziana, nata a Manduria il 14/7/1979 Sibilla Biagio, nato a Monteiasi il 12/5/1973 avverso la sentenza del 23/6/2021 della Corte di appello di lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Nome Cognome Ritenuto che i motivi del comune ricorso proposto da Pietro Spadavecchia e Tiziana Stranieri, che contestano omessa e comunque illogica motivazione sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondati perché la sentenza di merito ne ha escluso la sussistenza valorizzando il carattere particolarmente subdolo della condotta oltraggiosa degli imputati (cfr. pag.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondati perché la sentenza di merito ne ha escluso la sussistenza valorizzando il carattere particolarmente subdolo della condotta oltraggiosa degli imputati (cfr. pag.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Spadavecchia Pietro, nato a Manduria il 11/10/1974 Stranieri Tiziana, nata a Manduria il 14/7/1979 Sibilla Biagio, nato a Monteiasi il 12/5/1973 avverso la sentenza del 23/6/2021 della Corte di appello di lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Nome Cognome Ritenuto che i motivi del comune ricorso proposto da Pietro Spadavecchia e Tiziana Stranieri, che contestano omessa e comunque illogica motivazione sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono manifestamente infondati perché la sentenza di merito ne ha escluso la sussistenza valorizzando il carattere particolarmente subdolo della condotta oltraggiosa degli imputati (cfr. pag.
8) con evidente riferimento agli elementi costitutivi della particolare tenuità del fatto;Considerato che, parimenti, si sottraggono a vizi rilevabili in sede di legittimità il diniego di applicazione della causa di non punibilità in favore del Sibilla e il diniego di esclusione della recidiva contestata, motivati con riferimento ai precedenti a carico dell'imputato ed alla gravità del fatto che ne attualizza il giudizio di pericolosità sociale; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consiglier tensor Il Preside Emilia Arniorqhno Angelo Cesta o DEPOSITATA IN CANCELI.E.PAA 3 M )202