Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging mere factual reconstruction errors under Article 393 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged defects in the lower court's reasoning were merely alternative factual reconstructions rather than legal errors. The appellant argued the appellate court failed to properly assess witness credibility regarding the crime defined in Article 393 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that such arguments belong to the realm of fact-finding and do not constitute grounds for review in a proceeding of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on alternative factual reconstructions or alleged lack of witness credibility assessment are inadmissible in proceedings of legality as they do not constitute vitiating defects in the reasoning of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lombardi Antonello, nato a Roma il 18/12/1961 avverso la sentenza del 26/3/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - articolati intorno ai vizi di motivazione in cui sarebbe caduto il giudice di appello nel valutare l'attendibilità dei testimoni nella ricostruzione dei fatti - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttive di deduzioni che con corretti argomentazioni giuridiche la Corte di merito ha esaminato e che si risolvono, al di là della evocazione di vizi di motivazione, in una prospettata ricostruzione in fatto alternativa a quella condivisa dalle sentenze di merito che, sulla base di corrette inferenze logiche, hanno ritenuto configurabile nella condotta dell'imputato il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.;Considerato che è irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presi te Emilia Anna G Angejo costanzo PO