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Ordinanza — n. 17373/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marrazzo Alessandro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings rather than new legal grounds, as they merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the lower appellate court. Consequently, the appeal failed because it lacked the necessary novelty required for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in jurisdictional proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints about factual findings or reproduce issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new legal arguments.

Parole chiave

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jurisdictional appeal inadmissibility mere factual complaints reproductive arguments procedural costs Cassa delle ammende novelty requirement esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Marrazzo Alessandro, nato a Novera Inferiore il 24/10/1992 avverso la sentenza del 12/7/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano, Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla sussistenza del nesso funzionale tra le ingiurie proferite dall'imputato e l'attività di polizia appena svolta e adeguatamente motivato, con riferimento alla superfluità della prova, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presid te Emilia Anna Giordano Angelo stanzo DEPOSITATA IN CAN