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Ordinanza — n. 17368/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal grounds for non-prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17368/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the denial of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the arguments were merely factual complaints. The court ruled that these issues were already adequately examined and rejected by the lower court, which correctly valued the specific evasive conduct.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Appeals based solely on factual complaints without new legal grounds are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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non-prosecution cause Article 131-bis inadmissible appeal factual complaints Cassation procedure restituzione di prestazioni complementari ritiro della domanda di revisione importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cherchi Giuseppe, nato a Erice i117/6/1989 %verso la sentenza del 8/7/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, valorizzando le peculiari modalità del fatto per le modalità disinvolte della condotta di evasione, il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presid te Emilia Ann iordano Angel ostanzo DE OSITATA IN CANCELLEP!A