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Ordinanza — n. 17367/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17367/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17367/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1- Bucci Yari, nato a Isernia il 22/4/1992 2- Bucci Nicol, nato a Isernia il 18/2/1985 3- Boriati Fabrizio, nato a Isernia il 31/10/1984 4- Cifelli Daniel, nato a Bojano il 8/6/1980 avverso la sentenza del 3/6/2021 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel comune ricorso proposto da Mario Ionata e Cifelli Daniel sulla violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria per procedere alla visione di filmati riproducenti gli scontri e i connessi vizi di travisamento della prova e illogicità e carenza di motivazione al riguardo sono manifestamente infondati poiché dalla motivazione della sentenza impugnata, in punto di responsabilità dei ricorrenti, non emergono elementi che denotino carenze di motivazione essendo state descritte le condotte oppositive tenute dagli imputati - precisamente individuati - in piena sinergia con quelle del gruppo del quale facevano parte e tendenti ad ottenere la "liberazione" di persone fermate in occasione dello scontro con la Polizia e per agevolarne la fuga;

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen, art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 17367/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, benchè riferibile allo scontro determinato dalle opposte tifoserie, il reato ascritto agli odierni ricorrenti (art. 336 cod. pen.) è consistito in una precisa condotta minatoria che non si inseriva nel contesto dell'azione di gruppo ma era finalizzata a conseguire l'impunità per i tifosi fermati e non è sovrapponibile alla dinamica che aveva contrassegnato la prima fase dell'azione; Considerato, infine, che irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

Parole chiave

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rappresentazione di atti di cruda violenza udienza dibattimentale pericolo di collusione con testimoni prove acquisite tramite sorveglianza protezione dei testimoni interrogatorio formale di testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
art. 336 cod. pen
Considerato che, benchè riferibile allo scontro determinato dalle opposte tifoserie, il reato ascritto agli odierni ricorrenti (art. 336 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1- Bucci Yari, nato a Isernia il 22/4/1992 2- Bucci Nicol, nato a Isernia il 18/2/1985 3- Boriati Fabrizio, nato a Isernia il 31/10/1984 4- Cifelli Daniel, nato a Bojano il 8/6/1980 avverso la sentenza del 3/6/2021 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel comune ricorso proposto da Mario Ionata e Cifelli Daniel sulla violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria per procedere alla visione di filmati riproducenti gli scontri e i connessi vizi di travisamento della prova e illogicità e carenza di motivazione al riguardo sono manifestamente infondati poiché dalla motivazione della sentenza impugnata, in punto di responsabilità dei ricorrenti, non emergono elementi che denotino carenze di motivazione essendo state descritte le condotte oppositive tenute dagli imputati - precisamente individuati - in piena sinergia con quelle del gruppo del quale facevano parte e tendenti ad ottenere la "liberazione" di persone fermate in occasione dello scontro con la Polizia e per agevolarne la fuga;

Ritenuto che parimenti sono manifestamente infondati i motivi proposti nel ricorso cumulativo di Yari Bucci, Nicol Bucci e Fabrizio Boriati, sempre relativi alla mancata rinnovazione dell'istruttoria per procedere alla visione dei filmati riproducenti gli scontri, al fine di ricostruire esattamente il comportamento tenuto dagli imputati che, contrariamente all'assunto difensivo prospettato con i ricorsi, è stato precisamente ricostruito sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti che hanno individuato, per ciascun ricorrente il contributo dato alla condotta oppositiva;

Considerato che, benchè riferibile allo scontro determinato dalle opposte tifoserie, il reato ascritto agli odierni ricorrenti (art. 336 cod. pen.) è consistito in una precisa condotta minatoria che non si inseriva nel contesto dell'azione di gruppo ma era finalizzata a conseguire l'impunità per i tifosi fermati e non è sovrapponibile alla dinamica che aveva contrassegnato la prima fase dell'azione; Considerato, infine, che irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Pres. nte DEPOSITATA Ang ostanzo IN C:A