Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17364/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17364/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17364/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Campaniello Antonio, nato a Foggia il 9/1/1961 okyverso la sentenza del 10/2/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di evasione (art.385 cod. pen.) ascrittigli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha ritenuto integrate le condotte di evasione — riscontrate in plurime occasioni- a fronte della circostanza che gli era stata autorizzato ad allontanarsi in una sola circostanza; anche l'applicazione della recidiva e il mero giudizio di equivalenza della circostanze attenuanti generiche sono stati adeguatamente denegati valorizzando, con congrue argomentazioni, le plurime condotte di evasione oggetto del procedimento;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17364/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pen.) ascrittigli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha ritenuto integrate le condotte di evasione — riscontrate in plurime occasioni- a fronte della circostanza che gli era stata autorizzato ad allontanarsi in una sola circostanza; anche l'applicazione della recidiva e il mero giudizio di equivalenza della circostanze attenuanti generiche sono stati adeguatamente denegati valorizzando, con congrue argomentazioni, le plurime condotte di evasione oggetto del procedimento;

Parole chiave

Generato dall'IA
aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale espatrio illegale insufficiente indennità di dislocazione e di espatrio recidiva nell'infrazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Campaniello Antonio, nato a Foggia il 9/1/1961 okyverso la sentenza del 10/2/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di evasione (art.385 cod. pen.) ascrittigli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha ritenuto integrate le condotte di evasione — riscontrate in plurime occasioni- a fronte della circostanza che gli era stata autorizzato ad allontanarsi in una sola circostanza; anche l'applicazione della recidiva e il mero giudizio di equivalenza della circostanze attenuanti generiche sono stati adeguatamente denegati valorizzando, con congrue argomentazioni, le plurime condotte di evasione oggetto del procedimento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Emilia Anna dano Angelo stanzo DEPOSIT.A .I i1/4 IN C \tp, LLEp.o, '47