Italian Court dismisses appeals against conviction for resistance and arson, citing lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the cumulative appeals filed by Patarnello, Rizzo, and Carlino inadmissible. The court found the arguments constituted mere complaints on facts and were manifestly unfounded given the established facts of resistance and the use of fireworks. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist of mere complaints on facts or are manifestly unfounded, as the lower court correctly established the criminal conduct and excluded arbitrary intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1- Patarnello Giulio, nato a Lecce il 3/9/1994 2- Rizzo Ferruccio, nato a Copertino il 26/4/1987 3- Carlino Simone, nato a Spilimbergo il 9/9/1981 avverso la sentenza del 25/1/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso cumulativo non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), tenuto conto dell'attivo divincolamento posto in essere dal Patarnello (che determinava la caduta di uno degli agenti) e del fattivo aiuto prestato dagli altri due imputati nel tentare di sottrarre il Patarnello agli agenti che lo avevano bloccato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondato, alla stregua della ricostruzione in fatto compiuta dai giudici del merito che hanno correttamente escluso l'arbitrarietà dell'intervento degli agenti, determinato da condotte di protesta che esulavano dalla mera espressione della libertà di pensiero essendo stato fatto scoppiare, a scopo dimostrativo e in presenza di obiettive condizioni ostative un petardo;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consiglier estensore Il Presidente Emilia Anr cidano Angelo ostanzo \ DEPOSITATA IN C ELLERIA 3