Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Caime Vito inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The court found that the first ground regarding the identification of the accused was not raised in the appellate stage and involved factual examination beyond the scope of a legitimacy review. Additionally, the court deemed the other arguments merely repetitive of the lower courts' decisions and irrelevant due to the subsequent prescription of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must present new grounds not examined below; failure to raise issues in the appellate stage renders them inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Caime Vito, nato a Castelvetrano il 2/1/1959 avverso la sentenza del 4/5/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, concernente la identificazione dell'imputato, non è stato dedotto in appello ed involge l'esame di questioni in fatto, che esulano dalle possibilità di esame in sede di legittimità;
Considerato che è manifestamente infondato, al cospetto dell'esauriente motivazione in fatto e delle implicazioni giuridiche che ne sono state tratte, il motivo di ricorso relativo alla sussistenza del reato;Considerato che sono meramente reiterativi di questioni esaminate dai giudici di merito le deduzioni sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la pena inflitta; Considerato, infine, che irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presi n