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Ordinanza — n. 17360/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17360/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17360/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nita Florin Filip, nato in Romania il 14/5/1985 avverso la sentenza del 28/5/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in presenza del constatato allontanamento dell'imputato dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciliari, la qualificazione giuridica del fatto; incensurabili risultano anche le motivazioni poste a fondamento del diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando la durata dell'allontanamento dall'abitazione ove era ristretto;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17360/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. valorizzando la durata dell'allontanamento dall'abitazione ove era ristretto;

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi soggettivi successivi alla fuga motivo rilevante d'asilo soggiorno illegale persecuzione determinante per la fuga permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nita Florin Filip, nato in Romania il 14/5/1985 avverso la sentenza del 28/5/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in presenza del constatato allontanamento dell'imputato dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciliari, la qualificazione giuridica del fatto; incensurabili risultano anche le motivazioni poste a fondamento del diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando la durata dell'allontanamento dall'abitazione ove era ristretto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presid nte Emilia Anna Gi no Angel ostanzo DEPOSITATA IN CANCELLERIAIL CA!snC E