Ordinanza — n. 17359/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Martucci Ivan, nato a Brindisi il 4/9/1986 avverso la sentenza del 15/2/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito alla percettibilità delle offese, circostanza che ha costituito oggetto di valutazione dei giudici di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche censurate in ricorso con affermazioni del tutto assertive;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17359/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Martucci Ivan, nato a Brindisi il 4/9/1986 avverso la sentenza del 15/2/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito alla percettibilità delle offese, circostanza che ha costituito oggetto di valutazione dei giudici di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche censurate in ricorso con affermazioni del tutto assertive;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Martucci Ivan, nato a Brindisi il 4/9/1986 avverso la sentenza del 15/2/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito alla percettibilità delle offese, circostanza che ha costituito oggetto di valutazione dei giudici di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche censurate in ricorso con affermazioni del tutto assertive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il PrsicIente