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Ordinanza — n. 17357/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17357/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Tonino Sergio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings regarding violent conduct and drunk driving, claiming the evidence was insufficient and the assessment illogical. The court rejected these arguments, ruling that the appeal consisted solely of factual grievances without legal merit, which are not permitted in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist merely of factual complaints or assertive assertions lacking legal foundation.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal factual complaints drunk driving procedural costs guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tonino Sergio, nato a Udine il 7/9/1972 avverso la sentenza del 5/5/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche censurate in ricorso con affermazioni del tutto assertive sulla insussistenza di una condotta violenta ed oppositiva dell'imputato e della condotta di guida in stato di alterazione alcolica e sulla legittimità dell'accertamento per la verifica del tasso alcolico;

Considerato che è manifestamente infondato anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della continuazione tra reati, sulla scorta della ricostruzione in fatto posta a fondamento del diniego; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consiglier estensore Il Presi te Emilia An iordano Angqio Costanzo DEPOSI TATA IN CANCELLERIA 3(108 Z