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Ordinanza — n. 17354/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as mere complaints lack legal basis under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ncir Mohamed inadmissible, ruling that the grounds raised were merely complaints lacking legal foundation. The court found the lower court's assessment of the crime's configuration correct based on the defendant's statements and their link to official duties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding facts or manifestly unfounded arguments, as such submissions do not meet the requirements for admissibility under the principle of legality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints doctrine manifestly unfounded arguments principle of legality procedural costs award official duty crimes Corte di Cassazione espressioni sconvenienti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
I Considerato che il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
I Considerato che il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ncir Mohamed. Nato in Tunisia il 30/4/1981 avverso la sentenza del 5/10/2021 5/10/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; . udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato, tenuto conto del contenuto delle frasi proferite dall'imputato e del loro obiettivo collegamento con le attività di ufficio, in corso di svolgimento da parte del pubblico ufficiale che ne era destinatario;

I Considerato che il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato, con argomentazioni prive di censura, ricondotto alle concrete modalità del fatto oggetto di negativa valutazione anche in ragione della commissione del fatto all'interno della Casa Circondariale ove l'imputato era ristretto; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Preitente Emilia Anna Grdno Ang ostanzo DEPOSITATA IN C