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Ordinanza — n. 17352/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17352/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17352/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Soukratte Oualid, nato a Avezzano il 16/5/1996 avverso la sentenza del 16/6/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e incentrate, ai fini della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusone della recidiva, sulla pretesa alternativa valutazione dei precedenti penali per la risalenza nel tempo aspetto, questo, ritenuto, con valutazione del tutto logica, recessivo rispetto al tratto violento della personalità dell'imputato conclamato sia dai precedenti che dalla tipologia di reato per cui si è proceduto (art. 337 cod. pen.);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 17352/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.);

Parole chiave

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pericolo di reiterazione criminalità persistente precedenti penali gravi reati violenti procedura di revisione penale attività criminosa

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Soukratte Oualid, nato a Avezzano il 16/5/1996 avverso la sentenza del 16/6/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e incentrate, ai fini della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusone della recidiva, sulla pretesa alternativa valutazione dei precedenti penali per la risalenza nel tempo aspetto, questo, ritenuto, con valutazione del tutto logica, recessivo rispetto al tratto violento della personalità dell'imputato conclamato sia dai precedenti che dalla tipologia di reato per cui si è proceduto (art. 337 cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consiglie e estensore Il Pres ente Emilia Ann Angel Costanzo DEPOSITATA IN CANC -3 p 2OZ2 IL