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Ordinanza — n. 17349/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and repetition of arguments already examined.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17349/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Merlo Alessandro inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued against the appellate court's denial of generic mitigating circumstances in favor of recidivism, claiming the lower court failed to properly assess his personality regarding violent crimes. The court rejected these grounds because they constituted mere factual complaints and were repetitive of arguments already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist of mere factual complaints or repetitive criticisms of arguments already examined, as such submissions do not meet the requirements for admissibility under the principle of double instance.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints repetitive arguments interest of law double instance principle procedural costs recidivism mitigation allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Merlo Alessandro, Nato a Verona il 18/6/1964 avverso la sentenza del 31/5/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi di censure - in merito alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici nella sentenza oggetto di impugnazione;

Considerato che è sorretto da adeguata e non illogica valutazione il diniego di applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva non essendo emersi elementi per valutare positivamente la personalità dell'imputato connotata da una crescente propensione alla commissione di reati a base violenta (pag. 4 s.i.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere tensore Il Pr den