Ordinanza — n. 17345/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Elhana Majdi, nato a Casablanca (Marocco) il 4/10/1991 avverso la sentenza del 25/2/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati in fatto poiché la notifica del decreto di citazione per il dibattimento di primo grado è stata rituaVlente eseguita, constata la impossibilità di eseguirla presso il domicilio dichiarato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17345/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Elhana Majdi, nato a Casablanca (Marocco) il 4/10/1991 avverso la sentenza del 25/2/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati in fatto poiché la notifica del decreto di citazione per il dibattimento di primo grado è stata rituaVlente eseguita, constata la impossibilità di eseguirla presso il domicilio dichiarato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia;
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere nsore Il Presi te Emilia Anna eiordno Angel4 Cbstanzo DEPOSITATA IN CANC -3 M 0