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Ordinanza — n. 17344/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of omitted reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17344/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alberti Concetta inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper reasoning regarding the denial of suspended sentence application. The court rejected this, finding the complaints were merely expressions of dissatisfaction with factual assessments rather than legal errors, and confirmed the original judgment was logically complete.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction, as the contested decision involves judicial discretion and factual appreciation that is complete and unobjectionable upon review.

Parole chiave

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appeal admissibility omitted reasoning suspended sentence factual complaints judicial discretion Cassation procedure procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Alberti Concetta, nata a Catania il 16/12/1973 avverso la sentenza del 9/3/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione sul diniego di applicazione della pena sospesa, statuizione che la lettura del provvedimento impugnato, in materia rimessa alla discrezionalità del giudice e involgente apprezzamenti di fatto, rivela essere completa e logicamente ineccepibile;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ililh aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Preside e Emilia Anna (b Angelo stanzo / DEPOSITATA IN CANCELLERIA .... c 'MAG. 2022 IL C LA. à.. 0,E