Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are mere complaints and sentencing discretion belongs to trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Zhuaby Aymen's appeal against a conviction for tax evasion inadmissible. The court ruled that the appellant's arguments constituted mere complaints on facts already thoroughly examined by the lower court and involved the discretionary assessment of sentencing, which remains the exclusive domain of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it lacked admissibility in the jurisdictional review stage, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or challenging the discretionary assessment of sentencing are inadmissible in the jurisdictional stage when the lower court's reasoning is exhaustive and logical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Zhuaby Aymen, nato in Tunisia il 28/4/1988 avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzandone i precedenti penali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Preside te Emilia Anna G. ano Angl Costanzo DEPOSITATA IN CANC