Cassation appeal dismissed as personally filed by appellant, violating mandatory personal representation rules under Art. 613 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was personally signed by the appellant, Raffaele Antonio Esposito. The appellant argued for review of the fraud conviction, but the court noted that personal filing is explicitly excluded by Article 613 of the Code of Criminal Procedure as amended. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must be filed by a qualified lawyer or public prosecutor; personal filing by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO RAFFAELE ANTONIO (CUI 05E6DUN) nato a NAPOLI il 27/09/1995 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 43589/2021 FATTO E DIRITTO 1. Raffaele Antonio Esposito con atto in data 20/07/2021 da lui sottoscritto personalmente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la loro condanna alla pena di giustizia per il reato di truffa - deducendo inosservanza dell'art. 129 c.p.p.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Mar