Italian Court dismisses appeals for being too generic and failing to specifically address the lower court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Antonio Leto and Vittorio La Barbera inadmissible due to a lack of specificity. The appellants challenged their aggravated robbery convictions but offered only generic arguments without adequately confronting the specific reasoning used by the Court of Appeal regarding sentencing and recidivism. The court ruled that such vague criticisms violate procedural requirements, leading to the dismissal of the appeals and an order for the appellants to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 c.p.p., comma 1, lett. c); Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must specifically address the grounds of the lower court's decision; generic or non-specific objections lead to inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LETO ANTONINO nato a PALERMO il 08/05/1996 LA BARBERA VITTORIO nato a PALERMO il 14/02/1998 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 43529/2021 FATTO E DIRITTO 1. Antonio Leto e Vittorio La Barbera hanno impugnato, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata - deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. (da riconoscere in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti) ovvero del mancato riconoscimento dell' attenuante di cui all' art. 62 n.6. c.p. prevalente sulla contestata aggravante e il solo Leto violazione di legge quanto alla contestata recidiva.
2. I ricorsi sono inammissibili. Rileva la Corte che i ricorrenti con i ricorsi in esame hanno formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche, richiamando per lo più considerazioni di carattere generale e non confrontandosi adeguatamente con la sentenza di appello la cui motivazione è da ritenere congrua in fatto e corretta in diritto quanto al complessivo trattamento sanzionatorio ed in punto di recidiva (v. f.10). In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità dei ricorsi perchè i ricorrenti non si confrontano in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Consigliere Estensore Il