Cassation court dismisses appeals against plea-bargain sentencing for lack of statutory grounds under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by defense lawyers inadmissible on procedural grounds. The appellants argued a defect in the lower court's reasoning regarding the absence of acquittal causes, but the court noted this issue does not fall under the specific grounds for challenging plea-bargain sentences. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentencing must strictly adhere to statutory grounds; arguments regarding the non-existence of acquittal causes are inadmissible as they fall outside the scope of Art. 448, comma 2-bis.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRIAA BILEL nato il 04/09/1995 LAKHLIFI EL MEHDI nato il 29/06/1992 avverso la sentenza del 30/06/2021 del GIP TRIBUNALE di IMPERIA(dato avviso alle Dartn udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; cv R.G. 43461/2021 PATII) E DIRITTO 1. Il Tribunale di Imperia, con la sentenza in epigrafe, applicavaggli imputati Triaa Bilel e Lakhlifi Ee Mehdi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di concorso in rapina aggravata.
2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per Cassazione i difensori dei ricorrenti i quali lamentano vizio della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento.
3. I ricorsi devono essere trattati secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazioni proposte contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3.1. Va, invero, rilevato che il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, dal momento che il ricorso introduce la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Consigliere Estensore Il Pres