Cassation court dismisses appeal against aggravated robbery conviction for inadmissibility of legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Santo Sciuto inadmissible, rejecting his challenge to the aggravated robbery conviction. Sciuto argued that the lower court erred in excluding the statutory mitigation for minor damage and failed to consider general mitigating circumstances under Article 62 and 62-bis of the Penal Code. The court ruled that the first argument was unfounded because the assessment of special minor damage requires a holistic evaluation of harm to the victim, not just the value of stolen goods, and that the second argument was invalid as the appellate court correctly applied the relevant criteria without needing to examine every single parameter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 c.p.; Art. 62 bis c.p.; The assessment of the mitigation for special minor damage in robbery requires a comprehensive evaluation of the harm inflicted on the victim, not merely the economic value of the stolen item, and the appellate court's application of general mitigation criteria based on Art. 133 c.p. is not subject to cassation review if logically sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUTO SANTO nato a CATANIA il 12/10/1982 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; i RG. 43401/2021 FATTO E DIRITTO 1. Santo Sciuto ha impugnato, a mezzo difensore di fiducia, la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata — deducendo violazione di legge per avere la corte territoriale escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui agli artt. 62 n. 4 cod. pen. nonchè vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato essendosi la corte territoriale, quanto tale profilo di censura, conformata al condivisibile orientamento secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265685. 2.2. Anche l'ulteriore motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di appello, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la gravità dei fatti ed i precedenti penali dell'imputato.
La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da vizi.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Consigliere Estensore