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Ordinanza — n. 17325/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17325/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the conviction for robbery, slander, and other crimes. The appellant argued for a review of subjective elements and sentencing, but the Court found the grounds generic and focused on factual re-evaluation rather than legal error. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: The Supreme Court lacks power to re-evaluate factual elements or substitute the lower court's assessment of evidence, rendering appeals based on generic grievances or new factual valuations inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection factual re-evaluation prohibited subjective element review attenuating circumstances denial minaccia nel diritto penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Occorre osservare che i giudici di appello, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando il comportamento "violento, spregiudicato, sprezzante della P.O...
Art. 62 bis cod. pen.
La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art.
art. 133 c.p
Occorre osservare che i giudici di appello, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando il comportamento "violento, spregiudicato, sprezzante della P.O...
art. 62 bis cod. pen
La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - Tosto
Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE FRANCESCO nato a BARI il 26/01/1961 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; < R.G. 43379/2021 FATTO E DIRITTO 1. Francesco Leone, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina, calunnia ed altro, deducendo due motivi: a. vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rapina; b. vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di calunnia; violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle chieste circostante attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità del ricorrente in ordine alla condotta di rapina in considerazione delle dichiarazioni della p.o. ritenute, con congrue argomentazioni, pienamente attendibili anche perché oggetto di riscontro sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie. 2.2. La motivazione si appalesa, poi, congrua in fatto e corretta in diritto nella parte in cui la corte di merito, nel disattendere censure analoghe a quelle oggi reiterare ha ritenuto configurabile il reato di calunnia di cui al capo 4).

I Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare che i giudici di appello, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando il comportamento "violento, spregiudicato, sprezzante della P.O... e non leale" mantenuto anche nel corso del giudizio di appello.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da vizi.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 20