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Ordinanza — n. 17324/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being too generic and failing to cite specific grounds from the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17324/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Umberto Iannuzzi's cassation appeal inadmissible due to the lack of specific arguments regarding his criminal conviction. The appellant challenged the confirmation of aggravated robbery penalties but offered only generic criticisms without addressing the actual reasoning of the appellate court. The court ruled that such vague grievances violate procedural requirements for admissibility, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c); Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are too generic and do not specifically confront the actual arguments used by the lower court in its decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specificity procedural requirements criminal procedure code court costs award aggravated robbery conviction commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 62 bis c.p
art. 591 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014
268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv.
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191
259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUZZI UMBERTO nato a SAN SEVERO il 14/10/1972 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 43355/2021 FATTO E DIRITTO 1. Umberto Iannuzzi, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata ed altro- deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' affermazione di responsabilità ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p.

2. Il ricorso è inammissibile. Rileva la Corte che il ricorrente con il ricorso in esame ha formulato, quanto ai profili di responsabilità, delle censure del tutto generiche ed aspecifiche, richiamando considerazioni di carattere generale. In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità dei ricorsi perchè i ricorrenti non si confrontano in alcun modo con gli effettivi ed ampli argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il ricorrente si duole, poi, della mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all' art.62 bis c.p., in realtà riconosciutegli.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati gli evidenti profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in cinquemila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle Amm