Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding sentencing discretion on mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Giuseppe Buzzerio's cassation appeal inadmissible because his challenge regarding the lack of recognition for a mitigating circumstance was manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to acknowledge a statutory mitigating factor under Article 62, Paragraph 4 of the Penal Code, claiming it should have prevailed over aggravating factors. The court ruled that the appellate judge's decision to equate rather than prioritize the mitigating circumstance was a valid exercise of discretionary power supported by sufficient reasoning and not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 c.p.; Art. 69 c.p.; Art. 616 c.p. proc. pen.: A cassation appeal challenging a sentencing decision based on the non-recognition of a mitigating circumstance is inadmissible if the lower court's evaluation of the equivalence between circumstances is not arbitrary and is sufficiently motivated.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZERIO GIUSEPPE nato a MOLFETTA il 28/10/1986 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 43353/2021 FATTO E DIRITTO 1. Giuseppe Buzzerio, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata deducendo, con un unico motivo, difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della riconosciuta circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.
2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.
U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo conto della particolare valenza intimidatoria della condotta caratterizzata dall' impiego di un'arma.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Consigliere Estensore Il P