Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17321/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to non-manifest error in fact qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued for a different criminal qualification based on generic facts not supported by the record, while the defense had previously accepted the original charge. The court ruled that appeals against plea bargains only permit claims of manifest error, excluding abstract legal errors not evident from the text.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are limited to manifest errors in fact qualification, rendering abstract legal errors inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal manifest error standard criminal qualification inadmissible appeal procedural exhaustion commisurazione della pena per rapina reato di pirateria della strada furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
Il Tribunale di Rimini, con la sentenza di cui in epigrafe, applicava Pasquale Delnero la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.
Art. 628 c.p.
Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione del fatto in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 628 comma 1 e 3 cod.
Art. 624 bis c.p.
in luogo dell'ipotesi di cui all' art. 624 bis comma 2 cod.
Art. 62 c.p.
di anni uno e mesi dieci di reclusione in relazione al reato contestato di rapina aggravata, esclusa la contestata recidiva, concessa la circostanza attenuante di cui all' art. 62 n.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Rimini, con la sentenza di cui in epigrafe, applicava Pasquale Delnero la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 624 bis comma 2 cod. pen
in luogo dell'ipotesi di cui all' art. 624 bis comma 2 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - Maugeri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELNERO PASQUALE nato a PUTIGNANO il 22/10/1990 avverso la sentenza del 04/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI&Lato avviso alle parti.', udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 43287/2021 FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza di cui in epigrafe, applicava Pasquale Delnero la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. di anni uno e mesi dieci di reclusione in relazione al reato contestato di rapina aggravata, esclusa la contestata recidiva, concessa la circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 6 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle altre aggravanti contestate.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione del fatto in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 628 comma 1 e 3 cod. pen. in luogo dell'ipotesi di cui all' art. 624 bis comma 2 cod. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. Ed, invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901). Nella specie i fatti risultano verificatisi con una aggressione diretta sulla vittima mentre il ricorrente, nel dedurre il superiore profilo, fa riferimento a dati del tutto generici e non riscontrabili in atti..

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 2.592:_gisi, fiere Estensore Il Pres