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Ordinanza — n. 17318/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17318/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17318/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTALDO ANTONIO nato a NOCERA INFERIORE il 29/12/1983 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 43125/2021 FATTO E DIRITTO 1. Antonio Contaldo ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di rapina quale ipotesi di furto ex art. 624 bis cod. pen., essendo emerso che la condotta di violenta era stata indirizzata unicamente sulla res.

Regesto Legislator

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art. 624 bis cod. pen, art. 628 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17318/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 43125/2021 FATTO E DIRITTO 1. Antonio Contaldo ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di rapina quale ipotesi di furto ex art. 624 bis cod. pen., essendo emerso che la condotta di violenta era stata indirizzata unicamente sulla res.

Parole chiave

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reati violenti tentata violenza carnale violenza carnale rapina aggressione fisica reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis cod. pen
Antonio Contaldo ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di rapina quale ipotesi di furto ex art. 624 bis cod. pen., essendo emerso che la condotta di violenta era stata indirizzata unicamente sulla res.
art. 628 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTALDO ANTONIO nato a NOCERA INFERIORE il 29/12/1983 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 43125/2021 FATTO E DIRITTO 1. Antonio Contaldo ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di rapina quale ipotesi di furto ex art. 624 bis cod. pen., essendo emerso che la condotta di violenta era stata indirizzata unicamente sulla res.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. 2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).

Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 2.2. Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che sulla scorta della dinamica per come risultante dalle immagini registrate dalla telecamera di video sorveglianza presente sui luoghi era emersa la prova evidente della violenza sulla persona offesa ex art. 628 cod. pen. (vedi f. 5), con conseguente manifesta infondatezza delle censure proposte.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Consigliere Estensore Il