Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attempts a new factual evaluation prohibited in Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Matthew Amos's appeal inadmissible for attempting to re-evaluate factual elements regarding the classification of robbery versus snatching. The lower court had already established violence against a person based on the victim's testimony, rendering the appellant's new argument legally irrelevant. The court ruled that appellate judges cannot substitute their own factual assessment for that of the trial court, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, as this power belongs exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTHEW AMOS nato il 24/12/1997 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 43073/2021 FATTO E DIRITTO 1. Amos Matthew ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di rapina quale ipotesi di furto con strappo ex art. 624 bis cod. pen., essendo emerso che la condotta violenta fosse stata indirizzata sulla persona.
2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. 2.1. Le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201).
Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 2.2. Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che sulla scorta della dinamica come riferita dalla persona offesa, ritenuta pienamente attendibile, era emersa la prova evidente della violenza sulla persona ex art. 628 cod. pen. (vedi f. 3), con conseguente manifesta infondatezza delle censure proposte.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila curo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 20