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Ordinanza — n. 17316/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17316/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17316/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARON ABDRAHIM nato il 29/03/1984 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 43045/2021 FATTO E DIRITTO 1. Maron Abdrahim, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina (capo a) e lesioni (capo b) formulando un unico motivo in relazione alla qualificazione della condotta di cui al capo a).

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17316/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 43045/2021 FATTO E DIRITTO 1. Maron Abdrahim, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina (capo a) e lesioni (capo b) formulando un unico motivo in relazione alla qualificazione della condotta di cui al capo a).

Parole chiave

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ritiro della querela penale rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia esenzione dalla pena decreto di non luogo a procedere diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARON ABDRAHIM nato il 29/03/1984 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 43045/2021 FATTO E DIRITTO 1. Maron Abdrahim, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina (capo a) e lesioni (capo b) formulando un unico motivo in relazione alla qualificazione della condotta di cui al capo a).

2. In data 7 Febbraio 2022 è pervenuta, tramite la Casa Circondariale di Aosta, ove il ricorrente si trova in atto detenuto, rinuncia al ricorso.

3. Il ricorso dell'imputato va, pertanto, dichiarato inammissibile per rinuncia ai sensi degli artt.589 e 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), poiché questa rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671). Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità dell'atto, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte dell'imputato, con specifica indicazione del procedimento cui ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma a titolo di sanzione pecuniaria ritenuta equa nella misura di euro cinquecento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Consigliere Estensore Il Presiden