Cassation appeal dismissed as personally signed by appellant, violating mandatory personal representation rules under Art. 613 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the appellant, El Fathey Youssef, rather than by a qualified lawyer. The defense argued for remittal to the Second Section, but the Court held that personal signing is explicitly prohibited by Article 613 of the Code of Criminal Procedure as amended by Law 103/2017. Consequently, the entire appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be submitted by a lawyer; personal submission by the appellant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FATEHY YOUSSEF (CUI 040MKMM) nato il 05/06/1999 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 43032/2021 FATTO E DIRITTO 1. El Fathey Youssef ha proposto in data 16 giugno 2021 ricorso per cassazione, da lui sottoscritto personalmente, avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità.
2. Il difensore d' ufficio designato Avv. Lombardo ha depositato memoria in data 14 Marzo 2022 rilevando la non manifesta infondatezza delle censure ulteriormente esplicitate e chiedendo rimettersi gli atti alla Sezione Seconda.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017, da ciò derivando la inammissibilità dei profili di cui alla citata memoria.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Co stensore Il