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Ordinanza — n. 17313/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against robbery conviction for manifestly unfounded legal and factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17313/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeals by two defendants against their robbery conviction inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellants argued for a violation of law regarding their criminal responsibility and a failure to reclassify the conduct under Article 393 of the Penal Code. The court rejected these claims because the appellate court's reasoning was logical, exhaustive, and correctly evaluated the evidence without substituting its own factual assessment for that of the lower judges.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Supreme Court lacks power to review factual findings or re-evaluate evidence, dismissing appeals based on new factual assessments or mere merit re-examination as manifestly unfounded.

Parole chiave

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cassation appeal manifest unfoundedness criminal responsibility Article 393 penal code factual re-evaluation robbery conviction appellate reasoning rapina qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 393 c.p
violazione di legge relativamente alla omessa riqualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 393 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto
(Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv.
Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUSTAFER FRANK nato il 26/01/1989 EKEOMA KING nato il 28/11/1980 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 42972/2021 FATTO E DIRITTO 1. King Ekeoma e Frank Mustafer, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina formulando due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati; b. violazione di legge relativamente alla omessa riqualificazione della condotta contestata ai sensi dell'art. 393 c.p.

2. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Deve rilevarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass.

Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).Nella specie la corte territoriale con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori e senza incorrere in alcun travisamento solo genericamente prospettato ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dei ricorrenti in ordine alle condotte contestate valutate congiuntamente le dichiarazioni della persona offesa (ritenuta - con congrue argomentazioni - pienamente attendibile anche in ragione del rinvenimento della refurtiva) e le ulteriori emergenze istruttorie quali il filmato acquisito in atti che ritraeva la scena come riferita dalla parte offesa, ritenute idonee a dimostrare che entrambi gli imputati avevano concorso nella rapina in danno della vittima.

I giudici di appello, nel rigettare la analoga censura oggi reiterata, hanno pure chiarito, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, che doveva escludersi l' inquadrabilità della condotta nell' ipotesi di cui all' art. 393 c.p. non essendo emersa prova alcuna che il Mustafer avesse agito al solo scopo di recuperare denaro ovvero beni di sua proprietà. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni delle parti ricorrenti, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto all' affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato ascritto le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022