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Ordinanza — n. 17311/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to ineffective lawyer's withdrawal without client presence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17311/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the defense attorney's withdrawal lacked the client's presence and consent, rendering it legally void. Although the lawyer argued for generic mitigating circumstances, the court noted that the lower court's decision on the balance between aggravating and mitigating factors was sufficiently motivated and discretionary. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.: A defense attorney's withdrawal without the client's presence and consent is invalid, and discretionary judgments on mitigating circumstances are immune from cassation review if sufficiently motivated.

Parole chiave

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defense attorney withdrawal client presence requirement cassation inadmissibility mitigating circumstances discretionary judgment review attenuazione della pena circostanza aggravante proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 69 cod. pen.
Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015
(Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015 Cc.
Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TULA MAURIZIO nato a ROMA il 13/10/1969 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 42961/2021 FATTO E DIRITTO 1. Maurizio Tula, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina e furto deducendo, con un unico motivo, difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti.

2. In data 15 marzo 2022 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell' Avv. Carla Serra nell' interesse dell' imputato.

3. Va premesso che il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. (Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015 Cc. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266244 - 01, con la conseguenza che priva di rilievo alcuno ai fini che occupano è la rinunzia dell' Avv. Serra.

3. Osserva, quindi, il collegio che il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto . Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della estrema gravità della condotta delittuosa dell' imputato.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Consigliere Estenso