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Ordinanza — n. 17308/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17308/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17308/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACANTICAI GABRIEL nato a HIRLAU( ROMANIA) il 23/05/1994 DI MARCO MARIA GRAZIA nato a MISTRETTA il 02/09/1996 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA Ld--"to avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; I RG. 42866/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Gabriel Acanticai e Maria Grazia Di Marco, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico dei predetti rispettivamente in anni sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa ed in anni cinque di reclusione ed euro 1.600,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17308/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'ad. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i particolarmente gravi profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in cinquemila euro.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale prescrizione della pena esenzione dalla pena riduzione della pena concorso di motivi di sospensione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Gabriel Acanticai e Maria Grazia Di Marco, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACANTICAI GABRIEL nato a HIRLAU( ROMANIA) il 23/05/1994 DI MARCO MARIA GRAZIA nato a MISTRETTA il 02/09/1996 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA Ld--"to avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; I RG. 42866/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Gabriel Acanticai e Maria Grazia Di Marco, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico dei predetti rispettivamente in anni sei di reclusione ed euro 1.600,00 di multa ed in anni cinque di reclusione ed euro 1.600,00 di multa.

2. Hanno proposto ricorsi per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia tutti e due gli imputati. 2.1. Gabriel Acanticai propone due motivi. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la corte di appello esaminati i motivi di censura che avrebbero potuto comportate il proscioglimento dell'imputato. Con un secondo motivo lamenta la illegalità della pena accessoria in quanto era stata confermata la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici nonostante la riduzione della pena detentiva in misura di anni cinque. 2.2. Maria Grazia Di Marco lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la corte di appello esaminati i motivi di censura che avrebbero potuto comportate il proscioglimento dell' imputato.

3. I ricorsi in questione devono essere trattati secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazioni proposte contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte degli imputati, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, ai motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti loro responsabilità penale quanto ai reati contestati e il trattamento sanzionatorio (non illegale). 3.1. Deve, invero, rilevarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201).

Risulta di tutta evidenza che il primo motivo del ricorso dell' Acantai e le censure della Di Marco non possono essere dedotte in questa sede. Quanto al secondo motivo dell' Acantai va precisato che non si vede in ipotesi di pena accessoria illegale. Invero il giudice di appello, in caso di accoglimento dell'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo tra le parti. (Sez. 5 - ,Sentenza n. 11940 del 13/02/2020 Ud. (dep. 10/04/2020) Rv. 278806 - 01). poichè nella specie la pena detentiva "non è inferiore a cinque anni", la pena accessoria è stata correttamente stabilita.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'ad. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i particolarmente gravi profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in cinquemila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022