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Ordinanza — n. 17307/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded challenge regarding lack of generic mitigating circumstances reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17307/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the challenges raised were manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The Court ruled that the appellate judges correctly applied Article 133 of the Penal Code by referencing relevant prior criminal records, making the decision immune from criticism.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis c.p.; Art. 133 c.p.; The Supreme Court holds that judges must reference the criteria of Article 133 of the Penal Code when evaluating generic mitigating circumstances under Article 62-bis, but it is not necessary to examine all parameters, provided the specific criterion applied is identified.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record manifest unfoundedness inadmissibility of appeal Article 133 Penal Code modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art.
Art. 133 c.p.
Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando i precedenti penali dell'imputato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 133 c.p
Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando i precedenti penali dell'imputato.
art. 62 bis cod. pen
La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASIAJ ALTIN nato il 30/08/1975 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 42831/2021 FATTO E DIRITTO 1. Altin Vasiaj ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione deducendo, con un unico motivo, difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando i precedenti penali dell'imputato. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Consigliere Estensore Il Presi