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Ordinanza — n. 17305/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence due to waived penalty grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17305/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a penalty reduction resulting from a settlement agreement. The appellant argued for a different crime qualification, but the court noted that grievances regarding waived conditions or the specific penalty amount were excluded from such settlements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals following a settlement agreement, only grievances concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the judge's content are admissible, while complaints about waived conditions or the specific penalty determination are inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waived penalty grounds crime qualification error reformatio in pejus inadmissible appeal revisione della sentenza penale divieto della reformatio in peius recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Antonio Falsaperla, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Antonio Falsaperla, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - MARINIELLO FABIO
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSAPERLA ANTONIO nato a CATANIA il 30/12/1995 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAidato avviso alle parti;-: udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 42704/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da Antonio Falsaperla, a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico del predetto in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. L' imputato ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla errata qualificazione del contestato.

3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dei predetti imputati, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, ai motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti l' esatta qualificazione del reato. Deve, invero, rilevarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201).

Trattasi, pertanto, di censure che all' evidenza non possono essere dedotte in questa sede.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Consigliere Estensore Il Presiden