Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding the reasoning of the lower court's conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Celesti and Catter inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants submitted generic criticisms without addressing the actual arguments used by the Court of Appeal in its reasoning. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the requirement of specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 c.p.p., comma 1, lett. c): appeals must be specific and correlate with the grounds of the decision; generic or abstract criticisms without engaging with the actual reasoning lead to inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CATTER LUCIANO nato a BRESCIA il 06/02/1972 CELESTI LUIGI nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 24/10/1982 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 40313/2021 FATTO E DIRITTO 1. Luigi Celesti e Luciano Catter, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - è stata confermata la loro condanna alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata - deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione all' affermazione di responsabilità.
2. I ricorsi sono inammissibili. Rileva la Corte che i ricorrenti con i ricorsi in esame hanno formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche, richiamando per lo più considerazioni di carattere generale. In relazione a tale circostanza deve, allora, affermarsi l'inammissibilità dei ricorsi perchè i ricorrenti non si confrontano in alcun modo con gli effettivi ed ampli argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr