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Ordinanza — n. 17302/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated damage charges due to lack of merit and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17302/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Renata Erba and Attilio Orechia inadmissible, confirming their conviction for aggravated damage. The appellants argued for nullity and violations regarding the objective and subjective elements of the crime, but the court found these claims infounded. The decision emphasized that the Supreme Court cannot re-evaluate factual evidence or substitute the lower court's assessment of witness credibility, as the trial judges properly weighed the testimonies and documentary evidence.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 610, Art. 611, Art. 616 c.p.p.; The Supreme Court lacks power to re-evaluate factual evidence or substitute the lower court's assessment of witness credibility, and appeals based on new factual evaluations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated damage inadmissible appeal factual re-evaluation witness credibility procedural nullity costs of appeal Cassazione Roma oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - Tosto
Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - C
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ERBA RENATA nato a MILANO il 10/12/1959 ORECCHIA ATTILIO nato a MILANO il 08/05/1956 avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 40311/2021 FATTO E DIRITTO 1. Renata Erba e Attilio Orechia, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato danneggiamento aggravato formulando cinque motivi: a. nullità della sentenza per omessa ovvero assoluta mancanza di imputazione; b. violazione di legge sotto il profilo della insussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato; c. violazione di legge sotto il profilo della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; d. violazione di legge sotto il profilo della insussistenza della prova di una condotta concorrente di entrambi i ricorrenti; e. violazione di legge con riferimento alla valutazione delle prove.

2. La parte civile ha depositato conclusioni scritte insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso nonché nota spese.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Osserva il Collegio che il vizio lamentato con il primo motivo è all' evidenza del tutto insussistente risultando palese che nel corpo della sentenza di appello è contenuto un mero errore materiale nella trascrizione del capo di imputazione, del tutto ininfluente ai fini del decidere. 3.2. Gli ulteriori motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono tutti manifestamente infondati. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità dei ricorrenti in ordine alle condotte contestate valutate congiuntamente le dichiarazioni dei testi escussi e le ulteriori emergenze istruttorie, ritenute idonee a dimostrare che entrambi i ricorrenti avevano concorso al danneggiamento della tenda della vicina. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni delle parti ricorrenti, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto all' affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato ascritto le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

5. Va, quindi, osservato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. (Nella specie, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen.). (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016 - dep. 19/10/2016, C, Rv. 26813901).

Nella specie non avendo la difesa della parte civile indicato alcun elemento significativo ma essendosi limitata solamente a rilevare genericamente la inammissibilità del ricorso nulla può essere liquidato in favore della stessa per spese processuali relativamente al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo