Italian Court dismisses appeal for abuse of credit card as generic and inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Braidic inadmissible due to the generic and unfounded nature of his single ground of complaint. Braidic challenged his one-year-and-ten-month prison sentence and fine for abusive credit card use, arguing a violation of law and lack of motivation regarding the sanction. The court ruled that the sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, making a new assessment of proportionality inadmissible in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that sentencing discretion is exclusive to the trial judge, rendering appeals challenging the congruity of the penalty as inadmissible when they do not demonstrate arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC MASSIMO nato a VENEZIA il 11/08/1974 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 40306/2021 FATTO E DIRITTO 1. Massimo Braidic, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di utilizzo abusivo di carta di credito deducendo, con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il motivo di censura è totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha tenuto in considerazione la natura dei fatti contestati e personalità dello stesso gravato da numerosi precedenti. Deve, del resto, rilevarsi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Est