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Ordinanza — n. 17299/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reviewing factual findings and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17299/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower court's conviction for aggravated robbery and theft. The appellant argued for a new evaluation of evidence and the recognition of generic mitigating circumstances, but the Court held that such factual assessments and sentencing comparisons fall exclusively within the competence of the trial judges. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Supreme Court's review is limited to the logical structure of the judgment and cannot substitute the trial court's evaluation of evidence or discretionary sentencing comparisons.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility review of factual findings sentencing discretion mitigating circumstances Italian criminal procedure altri reati traffico grave di stupefacenti confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 69 cod. pen.
Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato.Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato.Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto
(Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE YAYA nato il 25/12/1992 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 40240/2021 FATTO E DIRITTO 1. Tourè Yaya, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravava, furto aggravato e violazione della normativa in materia di armi, deducendo due motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione a tutti i reati contestati in assenza di prova adeguata; b. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità del ricorrente in ordine tutti i reati valorizzando correttamente le dichiarazioni del testimone oculare Fabio Capogna. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2.

Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato.Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto . Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è da ritenere immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo conto della particolare gravità della condotta dell'imputato e della mancanza di significativi elementi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole per l'imputato.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il C