Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17295/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning for conviction on credit card misuse and receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17295/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning regarding the crime of credit card misuse was insufficient. The appellant argued the court failed to logically establish the crime under Article 648 of the Penal Code, but the court found the territorial court's evaluation of evidence was exhaustive and coherent. The court affirmed that logical proof derived from a global assessment of indicators is as valid as direct evidence, thus upholding the conviction for receipt while dismissing the procedural defect claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 c.p.; Art. 587 c.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Supreme Court holds that a lower court's conviction based on logical proof derived from a global assessment of indicators does not constitute a defect of motivation, as such reasoning is fully qualified and sufficient to establish criminal responsibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
defect of motivation logical proof global assessment of indicators criminal responsibility credit card misuse receipt crime inadmissible appeal abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 c.p.
Art. 587 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 648 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017
(Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017 Ud.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GELFO MAURIZIO nato a TORINO il 11/12/1969 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 40115/2021 FATTO E DIRITTO 1. Maurizio Gelfo, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione in ordine al reato di utilizzo abusivo di carta di credito ed è stata confermata l' affermazione della sua responsabilità per il reato di ricettazione, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio - deducendo, con un unico motivo, difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all' art. 648 c.p. essendo la corte pervenuta a tale conclusione sulla scorta di un ragionamento di tipo logico del tutto insufficiente.

2. Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che le censure proposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della contestata ricettazione ad opera dell' imputato sussistendo prova logica del possesso della carta di credito sottratta alla vittima.

Del resto in tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica. (Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017 Ud. (dep. 11/10/2017) Rv. 271228 - 01. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile alcun vizio di motivazione tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il Consigliere Estensore Il